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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 1 giugno 1988, n. 243

Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/07/1988
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Testo in vigore dal: 16-7-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  30  aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982),
riguardante  l'attuazione  della  direttiva CEE n. 76/893 relativa ai
materiali ed agli  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i
prodotti alimentari;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e nutrizione in data 13 gennaio 1988;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  disciplinare  i  contenitori di banda
cromata destinati a venire a contatto con gli alimenti;
  Considerato che tale disciplina viene adottata ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente  della  Repubblica  sopracitato  a  titolo
cautelativo  e  pertanto  il  superamento del limite fissato non puo'
essere interpretato, senza  ulteriore  valutazione,  come  indice  di
nocivita';
  Visto  il  regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26  marzo
1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 ed 8;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  oggetti  in  banda cromata, destinati a venire in contatto con
gli  alimenti,  disciplinati  dal  presente  decreto,  devono  essere
verniciati  e  preparati  esclusivamente  con  i  materiali  previsti
nell'allegato I alle condizioni fissate.
  Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e
successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 7.
  Le  disposizioni  previste  dall'art.  6  del  decreto ministeriale
sopracitato si applicano  anche  ai  materiali  utilizzabili  per  la
produzione  degli  oggetti  riportati  nell'allegato  I  del presente
decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  3  del D P.R. n. 777/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Con  decreti  del  Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
          con le sostanze alimentari: i componenti  consentiti  nella
          loro  produzione,  i  loro  requisiti  di  purezza  e,  ove
          occorrano, le prove di cessione alle quali  i  materiali  e
          gli  oggetti  debbano  essere  sottoposti  per  determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui  sono   destinati,   nonche'   le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per i limiti  di  contaminazione  degli  alimenti  che  per
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
             Per  i  materiali e gli oggetti di materie plastiche, di
          gomma, di cellulosa rigenerata,  di  carta  e  cartone,  di
          vetro  e  di  acciaio inossidabile, valgono le disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974,  13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e
          25 giugno 1981.
             Il   Ministro   della   sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche  da  apportare  ai  decreti  di cui ai precedenti
          commi.
             I  materiali elencati alle lettere da a) ad e) dell'art.
          11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere
          alle  prescrizioni  di  composizione  e  cessione  in  esse
          contenute fino a che non vengano diversamente  disciplinati
          con i decreti ministeriali di cui al primo comma.
             I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti
          ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la
          sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile
          1962, n. 283".
             -  Il testo degli articoli 6 ed 8 del D P.R. n. 327/1980
          e' il seguente:
             "Art.  6 (Modalita' e norme di prelevamento dei campioni
          da sottoporre ad analisi chimica). - Per  il  prelievo  dei
          campioni   destinati   all'analisi  chimica,  salvo  quanto
          previsto da norme speciali, nonche' dal successivo art.  9,
          o  quando  ricorrano  particolari esigenze di controllo, si
          applicano  le  modalita'  stabilite  dall'allegato  A   del
          presente regolamento.
             Qualora  non  sia  possibile  applicare  esattamente  le
          modalita' di cui al  comma  precedente  deve  essere  fatta
          espressa  menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi
          che vi hanno ostato".
             "Art. 8 (Prelevamenti di campioni dalle grandi partite).
          - Per eseguire il  controllo  di  grandi  partite  giacenti
          presso  stabilimenti  di  produzione o depositi, si debbono
          prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei
          ad accertare i requisiti dell'intera partita.
             Con  le  procedure  dell'art.  21  della  legge, possono
          essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  degli  articoli  6 e 7 del D.M. 21 marzo 1973
          (Disciplina   igienica   degli   imballaggi,    recipienti,
          utensili,  destinati  a  venire in contatto con le sostanze
          alimentari o con sostanze d'uso personale), pubblicato  nel
          suppl.  ord.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
          1973, e' il seguente:
             "Art.  6. - Le imprese che producono oggetti destinati a
          venire in contatto con sostanze alimentari e preparati  con
          le  sostanze  di  cui  al  presente  decreto  sono tenute a
          controllarne la rispondenza alle norme ad essi  applicabili
          ed  a  dimostrare  in  ogni  momento  di aver adeguatamente
          provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
             Ogni  partita deve essere corredata da dichiarazione del
          produttore attestante che  gli  oggetti  di  cui  al  comma
          precedente sono conformi alle norme vigenti".
             "Art.  7.  -  L'utilizzazione,  in  sede  industriale  o
          commerciale, di oggetti disciplinati dal  presente  decreto
          e' subordinata all'accertamento della loro conformita' alle
          norme vigenti  nonche'  della  idoneita'  tecnologica  allo
          scopo cui sono destinati.
             L'impresa   dovra'   essere   pertanto   fornita   della
          dichiarazione di conformita' rilasciata dal produttore,  di
          cui  all'articolo  precedente, ad essere sempre in grado di
          consentire  all'autorita'  sanitaria  di  identificare   il
          fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato".