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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 194

Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal:  25-6-1988 al: 25-1-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 16 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana sono regolati dalle norme del presente decreto.
2. Sono esclusi dal presente decreto gli scambi intracomunitari relativi ai seguenti prodotti:
a) estratti di carne, consommè di carne e brodi di carne;
b) salse di carne senza frammenti di carne;
c) ossa intere frantumate o macinate, peptoni di carne, gelatine animali, farine di carni, cotenne in polvere, plasma sanguigno essiccato, proteine cellulari, estratti di ossa, prodotti analoghi;
d) grassi fusi provenienti da tessuti animali;
e) stomaci, vesciche, budella pulite e lavate, salati o essiccati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.