stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1988, n. 71

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-3-1988 al: 7-11-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
1. È approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988

Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 15

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse del decreto:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L.7.200.000".