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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987, n. 583

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  26-3-1988 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
Vista la nuova tabella XXXII dell'ordinamento didattico universitario, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze forestali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936;
Visti gli atti degli organi accademici dell'Università di Reggio Calabria, i quali, nel proporre la modifica dello statuto per adeguarlo alla nuova tabella XXXII del corso di laurea in scienze forestali, propongono anche una rettifica della tabella stessa, la quale consenta alle facoltà, in analogia a quanto previsto per il corso di laurea in scienze agrarie con il decreto del Presidente della Repubblica n. 299/1982, di stabilire con il manifesto annuale degli studi la durata dei corsi;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 22 novembre 1986;
Considerata la necessità di disporre la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 936/1984, sopra citata, come suggerito dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, di approvazione della nuova tabella XXXII, dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea di scienze forestali, è rettificato nel senso che, dopo l'elenco delle discipline comprese nell'area n. 6 - Lingue, è inserito il seguente comma:
"Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1› marzo 1988

Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 95