stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1988
al: 30-6-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visti l'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e l'articolo 1
della legge 3 ottobre 1987, n. 403; 
Sentito il parere  delle  commissioni  permanenti  delle  due  Camere
competenti per materia previsto dall'articolo 3 della  legge  n.  657
del 1986; 
Vista la deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  adotta  nella
riunione del 22 gennaio 1988; 
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
                                EMANA 
                        Il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
         Istituzione del servizio centrale della riscossione 
 
  1. E' istituito presso il Ministero delle  finanze,  quale  ufficio
centrale  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro,  il  servizio  di
riscossione dei tributi, che  assume  la  denominazione  di  servizio
centrale della riscossione. 
  2. Il servizio e'  diretto  da  un  funzionario  con  qualifica  di
dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito  ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, del  decreto-legge  30  gennaio
1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976,
n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in  un  ufficio
ispettivo; nell'ambito del  servizio  stesso  trova  collocazione  la
segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo 3. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  e'   disposta   la
assegnazione  del  personale  dei  ruoli  dell'amministrazione  delle
finanze necessario per il funzionamento degli uffici,  nei  quali  si
articola il servizio centrale, e  della  segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4. 
  4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive  modificazioni,
e' sostituito dal quadro annesso al presente decreto. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                 sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo:
          La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  240  del  15  ottobre 1986, reca: "Delega al
          Governo per la istituzione e la disciplina del servizio  di
          riscossione  dei tributi".  Per il testo dell'intero art. 1
          di detta legge si veda la nota all'art. 3.
          Note alle premesse:
          -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 657/1986 si veda
          la nota all'art. 3.
          - Il comma 2  dell'art.  1  della  legge  n.  403/1987,  di
          conversione  con il comma 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326,
          ha prorogato il termine previsto dall'art. 3  della  citata
          legge n. 657/1986 al 31 gennaio 1988.
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          657/1986:
          "Art. 3. -  1.  Le  disposizioni  previste  nei  precedenti
          articoli  saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore della presente legge, con uno o piu' decreti  aventi
          valore  di  legge ordinaria, su proposta del Ministro delle
          finanze, di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del
          tesoro,  del  lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          parere  delle  commissioni  permanenti  delle  due   Camere
          competenti   per   materia,   che   si   pronunciano  entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta".
          Note all'art. 1:
          - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30  gennaio  1976,
          n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
          1976, n. 60, recante: "Norme per l'attuazione  del  sistema
          informativo   del   Ministero   delle   finanze  e  per  il
          funzionamento dell'anagrafe tributaria", e' il seguente:
          "Sono  istituiti  i  centri  informativi  della   Direzione
          generale delle imposte dirette, dalla Direzione delle tasse
          e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale
          per l'organizzazione dei servizi tributari.
          Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro per  le  finanze,  sentito  il  Consiglio  dei
          Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni
          generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri
          centri  informativi  per  un  numero  non  superiore  a  4.
          L'istituzione di tali centri e' attuata in  relazione  allo
          sviluppo  del  processo  di  automazione di servizi e delle
          procedure amministrative.
          Per  esigenze  di  semplificazione  delle  procedure  e  di
          ampliamento  delle  fonti  di acquisizione dei dati e delle
          notizie utili alla anagrafe  tributaria,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
          puo'  essere  autorizzato  il  collegamento   del   sistema
          informativo   del   Ministero  delle  finanze  con  sistemi
          informativi di altre amministrazioni dello Stato".
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
          1972,  n.  748,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320
          dell'11 dicembre 1972, reca la "Disciplina  delle  funzioni
          dirigenziali  nelle  Amministrazioni  dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo".  Il  quadro  A  della  tabella  VI,
          allegata  al  decreto  suddetto,  in  particolare  fissa il
          contingente  organico  dei  dirigenti  dell'Amministrazione
          centrale del Ministero delle finanze.