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LEGGE 4 ottobre 1986, n. 657

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  3-10-1987
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Art. 3

1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 ottobre 1987, n. 403, (con l'art.1, comma 2) ha disposto che"Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, è prorogato al 31 gennaio 1988."