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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 568

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1988)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-2-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei  conti  il  20  agosto  1987
Presidenza, registro n. 11, foglio n. 9), con il quale l'on.  Giorgio
Santuz,  Ministro  senza  portafoglio,  incaricato  per  la  funzione
pubblica, e' stata conferita, tra l'altro, la delega per  l'esercizio
delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  degli  adempimenti
concernenti il pubblico impiego rimessi da  disposizioni  legislative
al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio  1986,
n. 13,  recante  disposizioni,  valevoli  per  tutti  i  comparti  di
contrattazione collettiva  del  pubblico  impiego,  risultanti  dalla
disciplina prevista  dall'accordo  intercompartimentale,  emanata  ai
sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5  marzo
1986,  n.  68,  che  ha  istituito  il  comparto  di   contrattazione
collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 
93; 
  Vista la legge 20 marzo  1975,  n.  70,  recante  disposizioni  sul
riordinamento degli enti pubblici non economici  e  del  rapporto  di
lavoro del personale dipendente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986,  n.
935, recante disposizioni in ordine alle  qualifiche  funzionali,  ai
profili professionali ed  ai  criteri  concernenti  l'attuazione  del
principio di inquadramento per profili  professionali  del  personale
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312,  recante  il  nuovo  assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   recante   disciplina   delle   funzioni   dirigenziali   nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; 
  Vista la legge 8  marzo  1985,  n.  72,  concernente  l'adeguamento
provvisorio della disciplina dei dirigenti del parastato a quello dei
dirigenti delle amministrazioni statali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  concernente  il  riordinamento  della  docenza   universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica; 
  Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 1987); 
  Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  in  materia  di
oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato; 
  Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 settembre 1987, ai sensi del  combinato  disposto  di
cui al  comma  2  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ed all'ottavo comma dell'art. 6 della
legge 29 marzo 1983,  n.  93,  con  la  quale  (respinte  o  ritenute
inammissibili  le   osservazioni   formulate   dalle   organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato  di  non  partecipare
alle  trattative)  e'  stata  autorizzata,  previa   verifica   delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per il triennio 1985-87 riguardante il personale del  comparto  delle
istituzioni e  degli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione,  di  cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,
n. 68, raggiunto in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte
pubblica,  composta  come  previsto  dal   citato   art.   7   e   le
Confederazioni  sindacali  C.G.I.L.,  C.I.S.L.,   U.I.L.,   C.I.D.A.,
C.I.S.N.A.L.,  C.I.S.A.L.,  C.I.S.A.S.,  C.O.N.F.S.A.L.,  U.S.P.P.I.,
C.O.F.E.D.I.R. e le organizzazioni sindacali  di  categoria  ad  esse
aderenti  e  l'A.N.P.R.I.-E.P.R.  (per   quest'ultima   con   riserva
dell'esito finale del giudizio pendente); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della  legge  29
marzo 1983, n. 93, ai fini dell'approvazione della citata ipotesi  di
accordo  nonche'  del  recepimento  e  dell'emanazione  delle   norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo  sindacale  per  il
personale del comparto delle istituzioni e degli enti  di  ricerca  e
sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  della
pubblica istruzione, per il coordinamento  delle  iniziative  per  la
ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio  e  della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                    Campo di applicazione e durata 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si  applicano  al
personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione
di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, il cui trattamento e', in atto, disciplinato  attraverso
accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente  disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,
il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche'
i  dirigenti  di  ricerca  dell'Istituto  superiore  di  sanita',   i
direttori, i direttori di sezione degli  istituti  di  ricerca  e  di
sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle  stazioni
sperimentali per le industrie. 
  2. Gli effetti  giuridici  del  presente  decreto,  concernente  il
triennio 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal  1›  gennaio
1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1› gennaio 1986 e si
protraggono fino al 30 giugno 1988. 
  3. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste  nei  successivi
articoli per particolari istituti contrattuali. 
          AVVERTENZE: 
            Gli articoli e le parti di  essi  stampati  in  carattere
          corsivo sono quelli che, in un primo tempo non  ammessi  al
          visto della Corte dei  conti,  sono  stati  successivamente
          ammessi  al  visto  con  riserva  dalla  Corte  medesima  e
          conseguentemente registrati. 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1, comma 1: 
            -  Il  testo  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 68/1986 (Gazzetta  Ufficiale
          - serie  generale  -  n.  66  del  20  marzo  1986),  sulla
          determinazione   e    composizione    dei    comparti    di
          contrattazione  collettiva,  di  cui   all'art.   5   della
          legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,  e'
          il seguente: 
            "1.  Il  comparto  di   contrattazione   collettiva   del
          personale delle istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione comprende il personale dipendente: 
            dagli enti scientifici di ricerca  e  sperimentazione  di
          cui al punto 6 della tabella allegata alla legge  20  marzo
          1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; 
            dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.); 
            dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro (I.S.P.E.S.L.); 
            dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.); 
            dall'Istituto italiano di medicina sociale; 
            dagli Istituti di ricerca  e  sperimentazione  agraria  e
          talassografici; 
            dalle stazioni sperimentali per l'industria". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica n.  748/1972
          (Gazzetta  Ufficiale  n.   320   dell'11   dicembre   1972)
          disciplina le funzioni dirigenziali  nelle  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. 
            - La legge n. 72/1985 (Testo  coordinato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 71  del  23  marzo  1985)  reca:  "Adeguamento
          provvisorio del trattamento economico dei  dirigenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e del personale ad esso collegato". All'art. 2  estende  ai
          dirigenti degli enti di  cui  alla  legge  n.  70/1975,  la
          disciplina del trattamento economico e le norme concernenti
          lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato,  comprese  le
          norme di accesso alla dirigenza.