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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 12-2-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti  il  20  agosto  1987,
registro  n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio
Santuz,  Ministro  senza  portafoglio,  incaricato  per  la  funzione
pubblica,  e' stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio
delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  degli  adempimenti
concernenti il pubblico impiego rimessi da  disposizioni  legislative
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, concernente la determinazione  e  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n.  13,  contenente  norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
dall'accordo  intercompartimentale,  di  cui all'art. 12 della citata
legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 1987);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 settembre 1987, con la  quale  (respinte  o  ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato  di  non  partecipare
alla   trattativa)   e'  stata  autorizzata,  previa  verifica  delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per  il  triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle
Universita' di cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, raggiunta in data 8 settembre 1987
fra la delegazione di  parte  pubblica  composta  come  previsto  dal
citato  art.  9  e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,
CISNAL, CONFSAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali  di
categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;
  Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della  legge  29
marzo  1983,  n.  93,  ai  fini del recepimento e dell'emanazione con
decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti  dalla
disciplina  prevista  dall'accordo  sindacale riguardante il comparto
del personale delle Universita', di cui all'art. 9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, per il triennio
1985-87;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  della
pubblica  istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
                    Campo di applicazione e durata
  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al
personale  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  ivi compreso il personale degli
osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale  non
docente  dell'Istituto  superiore  di  educazione fisica di Roma e si
riferiscono al periodo 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987.
  2.  Gli  effetti  giuridici  decorrono dal 1› gennaio 1985 e quelli
economici dal 1› gennaio 1986 e si  protraggono  fino  al  30  giugno
1988.
  3.  Nei  confronti  del  personale  di cui al decreto-legge 2 marzo
1987, n. 57, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
1987,  n.  158,  le norme contenute nel presente decreto si applicano
fino al 31 ottobre 1987.
          AVVERTENZE:
             Gli  articoli  e  le parti di essi stampati in carattere
          corsivo sono quelli che, in un primo tempo non  ammessi  al
          visto  della  Corte  dei  conti, sono stati successivamente
          ammessi  al  visto  con  riserva  dalla  Corte  medesima  e
          conseguentemente registrati.
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
            Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68
          "Determinazione    e    composizione    dei   comparti   di
          contrattazione  collettiva,  di  cui   all'art.   5   della
          legge-quadro  sul  pubblico  impiego 29 marzo 1983, n.  93"
          (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del  20  marzo
          1986):
             "Art. 9 (Comparto del personale delle Universita'). - 1.
          Il comparto  di  contrattazione  collettiva  del  personale
          delle Universita' comprende:
              il  personale  delle  Universita'  e  delle istituzioni
          universitarie;
              il  personale delle opere universitarie delle regioni a
          statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle
          regioni medesime".
             La  legge  29 marzo 1983, n. 93, sopracitata, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, e'  stata
          modificata  dalla  legge  8 agosto 1985, n. 426, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n.  196 del 21 agosto 1985.
           Nota all'art. 1, comma 3:
            Il  testo del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, coordinato con la
          legge di conversione  22  aprile  1987,  n.  158,  recante:
          "Disposizioni  urgenti per i ricercatori universitari e per
          l'attuazione del disposto di  cui  all'art.  29,  comma  2,
          della  legge  29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di
          conferimento di supplenze al personale  non  docente  della
          scuola"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 107
          dell'11 maggio 1987.
             Il   testo   della   legge   29  gennaio  1986,  n.  23,
          sopracitata,  recante  "Norme  sul  personale  tecnico   ed
          amministrativo   delle  Universita'"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1986.