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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1988, n. 22

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1988, n. 92 (in G.U. 25/03/1988, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
 
      PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38 
                                                             (4)((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38,  come  modificato  dal  D.L.  22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla  L.  21  maggio
2021, n. 69, ha  disposto  (con  l'art.  12-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal
31 dicembre 2023". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38,  come  modificato  dal  D.L.  25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L.  23  luglio
2021, n. 106, ha disposto  (con  l'art.  12-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2023".