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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1987, n. 551

Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/1/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 13-1-1988
al: 22-4-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, della Costituzione; 
  Visto l'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in cui si dispone
che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
dirigenza,  resta  disciplinato   dalle   vigenti   disposizioni   il
trattamento economico  e  normativo  dei  dirigenti  dello  Stato  ed
assimilati, nonche' dei dirigenti degli enti di  cui  alla  legge  20
marzo 1975, n. 70; 
  Visto l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n.  79,  che  stabilisce
l'obiettivo di omogeneizzare lo stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico dei dirigenti disciplinati dalla legge 20  marzo  1975,  n.
70, a quelli previsti  per  i  dirigenti  dell'Amministrazione  dello
Stato; 
  Visto il decreto-legge 11  gennaio  1985,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8   marzo   1985,   n.   72,   relativa
all'adeguamento provvisorio del trattamento economico  dei  dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
del personale ad essi collegato; 
  Visto l'art. 2, secondo  comma,  della  legge  di  conversione  del
citato decreto, il quale stabilisce, a decorrere dal 1° luglio  1985,
l'estensione delle norme di stato giuridico ai dirigenti  degli  enti
di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 20 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori
generali degli enti che sono a capo dei servizi centrali e periferici
degli enti; 
  Considerato che lo stato giuridico e la collocazione funzionale dei
citati direttori  generali  non  sono  direttamente  interessati  dal
disposto dell'art. 2 della legge 8 marzo  1985,  n.  72,  ma  restano
disciplinati dai suddetti articoli 5 e 20 della legge 20 marzo  1975,
n. 70, nonche' dalle norme ordinamentali dei singoli  enti  e  tenuto
conto  che  un'eventuale  revisione  delle  normative  riguardante  i
menzionati     direttori     generali,     ancorche'      finalizzata
all'armonizzazione con la  nuova  disciplina  della  dirigenza  degli
enti, dovra' essere oggetto di apposito provvedimento legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 settembre 1975, e successive modificazioni, con il  quale  vengono
classificati gli  enti  con  conseguenti  effetti  sull'articolazione
delle qualifiche dirigenziali; 
  Visto l'art. 8 della legge 31 marzo 1979, n. 92,  secondo  cui  non
sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni
legislative  e  gli  atti  deliberativi  approvati  dagli  organi  di
vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina di
vice direttori generali negli  enti  pubblici  di  cui  alla  tabella
annessa alla suddetta legge; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.
411, 11 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n.  346,  concernenti
disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Considerato che l'art. 2, terzo comma, della citata legge  8  marzo
1985, n. 72, rinvia ad apposito regolamento, da emanarsi con  decreto
del Presidente della Repubblica, i criteri intesi ad  armonizzare  la
nuova disciplina della dirigenza parastatale a quella preesistente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modifiche; 
  Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, che reca norme per l'accesso
alla dirigenza nelle amministrazioni statali, ivi comprese  le  norme
di prima applicazione della legge stessa; 
  Udito  il   parere   del   Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
                             Qualifiche 
 
  1. Il numero delle qualifiche dirigenziali, di cui all'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta
correlato, per gli enti pubblici non economici, alla  classificazione
degli enti stessi ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n.
70. 
  2. Sono pertanto previste le seguenti qualifiche: 
    a) enti di alto rilievo: 
    1) dirigente generale (livello C); 
    2) dirigente superiore; 
    3) primo dirigente; 
    b) enti di medio rilievo: 
    1) dirigente superiore; 
    2) primo dirigente; 
    c) enti di normale rilievo: 
    1) primo dirigente. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, della Costituzione; 
  Visto l'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in cui si dispone
che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
dirigenza,  resta  disciplinato   dalle   vigenti   disposizioni   il
trattamento economico  e  normativo  dei  dirigenti  dello  Stato  ed
assimilati, nonche' dei dirigenti degli enti di  cui  alla  legge  20
marzo 1975, n. 70; 
  Visto l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n.  79,  che  stabilisce
l'obiettivo di omogeneizzare lo stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico dei dirigenti disciplinati dalla legge 20  marzo  1975,  n.
70, a quelli previsti  per  i  dirigenti  dell'Amministrazione  dello
Stato; 
  Visto il decreto-legge 11  gennaio  1985,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8   marzo   1985,   n.   72,   relativa
all'adeguamento provvisorio del trattamento economico  dei  dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
del personale ad essi collegato; 
  Visto l'art. 2, secondo  comma,  della  legge  di  conversione  del
citato decreto, il quale stabilisce, a decorrere dal 1° luglio  1985,
l'estensione delle norme di stato giuridico ai dirigenti  degli  enti
di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 20 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori
generali degli enti che sono a capo dei servizi centrali e periferici
degli enti; 
  Considerato che lo stato giuridico e la collocazione funzionale dei
citati direttori  generali  non  sono  direttamente  interessati  dal
disposto dell'art. 2 della legge 8 marzo  1985,  n.  72,  ma  restano
disciplinati dai suddetti articoli 5 e 20 della legge 20 marzo  1975,
n. 70, nonche' dalle norme ordinamentali dei singoli  enti  e  tenuto
conto  che  un'eventuale  revisione  delle  normative  riguardante  i
menzionati     direttori     generali,     ancorche'      finalizzata
all'armonizzazione con la  nuova  disciplina  della  dirigenza  degli
enti, dovra' essere oggetto di apposito provvedimento legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 settembre 1975, e successive modificazioni, con il  quale  vengono
classificati gli  enti  con  conseguenti  effetti  sull'articolazione
delle qualifiche dirigenziali; 
  Visto l'art. 8 della legge 31 marzo 1979, n. 92,  secondo  cui  non
sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni
legislative  e  gli  atti  deliberativi  approvati  dagli  organi  di
vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina di
vice direttori generali negli  enti  pubblici  di  cui  alla  tabella
annessa alla suddetta legge; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.
411, 11 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n.  346,  concernenti
disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Considerato che l'art. 2, terzo comma, della citata legge  8  marzo
1985, n. 72, rinvia ad apposito regolamento, da emanarsi con  decreto
del Presidente della Repubblica, i criteri intesi ad  armonizzare  la
nuova disciplina della dirigenza parastatale a quella preesistente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modifiche; 
  Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, che reca norme per l'accesso
alla dirigenza nelle amministrazioni statali, ivi comprese  le  norme
di prima applicazione della legge stessa; 
  Udito  il   parere   del   Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
                             Qualifiche 
 
  1. Il numero delle qualifiche dirigenziali, di cui all'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta
correlato, per gli enti pubblici non economici, alla  classificazione
degli enti stessi ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n.
70. 
  2. Sono pertanto previste le seguenti qualifiche: 
    a) enti di alto rilievo: 
    1) dirigente generale (livello C); 
    2) dirigente superiore; 
    3) primo dirigente; 
    b) enti di medio rilievo: 
    1) dirigente superiore; 
    2) primo dirigente; 
    c) enti di normale rilievo: 
    1) primo dirigente.