stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-4-1975

Art. 18

(Dirigenza)


La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.
La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.
Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.