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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON
    ECONOMICI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
    NAZIONALE)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE
    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)
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  • NORME FINALI
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Testo in vigore dal: 8-12-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987,
con  il  quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, e'
stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,  concernente  la  determinazione  e  composizione dei comparti di
contrattazione  collettiva,  di cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.   13,  concernente  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-87;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri con le quali sono
state   autorizzate   le  sottoscrizioni  delle  ipotesi  di  accordo
riguardanti  i  comparti  del  personale  dei  Ministeri,  degli enti
pubblici  non  economici,  degli  enti locali e delle aziende e delle
amministrazioni autonome dello Stato, della sanita' e della scuola;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  8  maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987,
n. 269, 20 maggio 1987, n. 270, 10 aprile 1987, n. 209;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione  dell'8  settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29
marzo  1983,  n.  93, ai fini del recepimento integrale degli accordi
contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio
1985-87  relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non
economici,  degli  enti locali, delle aziende e delle amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale
e della scuola;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della  previdenza  sociale,  dell'interno, della pubblica istruzione,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della sanita',
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  delle finanze, dei lavori
pubblici,   dell'agricoltura   e  delle  foreste  e  per  gli  affari
regionali:

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale  per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale
dipendente  dei  Ministeri,  e'  integrato  dai seguenti articoli del
presente decreto.
          AVVERTENZE:

            Gli  articoli  9  e 57 del presente decreto, che non sono
          stati  ammessi al "visto" ed alla conseguente registrazione
          da  parte  della Corte dei conti, prevedono le modalita' di
          "Primo  inquadramento"  nella nona qualifica funzionale del
          personale  dipendente rispettivamente dai Ministeri e dalle
          aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo.
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          NOTE

          Nota all'art. 1:

  Il  D.P.R. n. 266/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord. n. 1 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.