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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1987, n. 410

Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-10-1987 al: 21-1-1988
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto l'art. 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti; Decreta:

Art. 1

Presentazione delle domande
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - nei successivi articoli indicata "la legge" senza ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono pervenire entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.
3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.
Nota al titolo e al comma 1 dell'art. 6 e al comma 2 dell'art. 7:
Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 67/1987 si veda la nota all'art. 1, comma 1.


NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
La legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) dispone all'art. 11 quanto segue:
"Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacati, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1 gennaio 1986:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9.
Viene corrisposto a cura del servizio dell'economia della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-90 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi, 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza".