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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1986, n. 1124

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-7-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Trento e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Trento, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.

  Dopo  l'art.  60,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono  inseriti  i seguenti articoli con
l'intitolazione   "Normativa   generale   -  Scuole  dirette  a  fini
speciali":

                         NORMATIVA GENERALE
                   SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

  Art.  61.  -  Nell'Universita' di Trento sono istituite le seguenti
scuole dirette a fini speciali:

                            informatica.

  Art.  62.  -  Sono  ammessi  alle  scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea,  fatto  salvo  l'eventuale  ulteriore requisito di ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato a norma del precedente art. 20.
  Art. 63. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei  posti  disponibili,  l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una  prova  scritta  che potra' svolgersi mediante domande e risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,   in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio  a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni  disponibili  si  siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La  commissione  per  l'esame  di  ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art.  64.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.I  contributi  sono  stabiliti  anno  per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola.
  Art.  65.  -  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art. 66. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola.
  E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.
In  caso  di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la
direzione e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione  ed  il  rettore,  le  convenzioni per lo svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione  della  scuola  si  applicano  le  norme dettate per gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 67. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di  ruolo  della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art.  99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1982,  dalle  altre  componenti previste dall'art. 94 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza  dei  ricercatori che svolgono attivita' nella scuola,
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982.
  Art.  68.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'   con   i   consigli  dei  dipartimenti  e  delle  facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della  scuola  vengono  designati  in  rapporto  agli insegnamenti da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessati,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 69. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e  a  partecipare  a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato  annualmente  dal  consiglio della scuola nel quadro delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art.  70.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano
le  disposizioni  di  legge e di regolamento riguardanti gli studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982.
  Art. 71. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella  presentazione  e  discussione di un elaborato finalizzato alla
professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente.