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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1987, n. 201

Aggiornamento degli importi di taluni articoli del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in materia di limiti di responsabilità nel trasporto aereo.

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Testo in vigore dal: 7-6-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  codice  di  navigazione,  approvato con regio decreto 30
marzo  1942,  n.  327,  ed in particolare gli articoli 943, 944, 952,
967, 968, 975 e 976;
  Vista la legge 16 aprile 1954, n. 202, con cui sono stati elevati i
limiti  di  responsabilita'  e di copertura assicurativa previsti dai
sopra citati articoli del codice della navigazione;
  Visto l'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Considerato  che per quanto concerne i limiti di responsabilita' di
cui  agli  articoli del codice della navigazione 943, 944, 945 e 952,
sul piano internazionale esiste una disciplina specifica cui lo Stato
italiano  ha  aderito,  anche  per  quanto  concerne  la  revisione e
l'aggiornamento dei limiti di responsabilita' da essa previsti;
  Vista  la  legge  19  maggio  1932,  n.  841, con cui e' stata data
esecuzione  alla  convenzione  per  la  unificazione di alcune regole
relative  al  trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il
12 ottobre 1929, il cui art. 22 prevede limiti di responsabilita' per
il trasporto di persone, bagagli e merci;
  Vista  la  legge  3  dicembre  1962, n. 1832, con cui e' stata data
esecuzione   al   protocollo  che  apporta  modifiche  alla  suddetta
convenzione di Varsavia, firmato a L'Aja il 28 settembre 1955, il cui
articolo XI sostituisce l'articolo 22 della convenzione di Varsavia;
  Considerato  che la Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del 2
maggio  1985, ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 1 della legge
19  maggio 1932, n. 841 e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1962, n.
1832,  nella  parte  in  cui  danno  esecuzione  all'art. 22.1° della
convenzione   di  Varsavia,  come  sostituito  dall'articolo  XI  del
protocollo  de  L'Aja,  concernenti  il limite di responsabilita' nel
trasporto aereo internazionale di persone;
  Considerato  che  in  sede internazionale si e' inteso modificare e
aggiornare  il  regime di cui alla convenzione di Varsavia cosi' come
emendata  dal  protocollo de L'Aja, mediante il protocollo adottato a
Guatemala  l'8  marzo  1971, nonche' mediante i protocolli adottati a
Montreal il 25 settembre 1975;
  Vista la legge 6 febbraio 1981, n. 43, con cui e' stata autorizzata
la ratifica dei predetti protocolli di Guatemala e di Montreal;
  Considerato  che  lo Stato italiano ha inteso pienamente aderire al
regime dei predetti protocolli di Guatemala e di Montreal mediante il
deposito dei necessari strumenti di ratifica avvenuto rispettivamente
il  26  marzo  1985  presso  l'organizzazione  per l'aviazione civile
internazionale  e il 2 aprile 1985 presso il Governo della Repubblica
popolare di Polonia;
  Ritenuto che, pur non essendo tuttora entrati internazionalmente in
vigore  i  predetti protocolli di Guatemala e di Montreal a causa del
sinora incompleto adempimento dei requisiti all'uopo prescritti nelle
disposizioni  protocollari, ad essi tuttavia possa farsi riferimento,
ai  sensi  dell'art.  19  della legge 13 maggio 1983, n. 213, sia per
l'avvenuta  adesione  dello  Stato  italiano  che  per  la dichiarata
incostituzionalita' delle leggi con cui e' stata data esecuzione alla
convenzione di Varsavia e al protocollo de L'Aja, per quanto concerne
il limite di responsabilita' per il trasporto aereo internazionale di
persone;
  Considerato  che per quanto concerne i limiti di responsabilita' di
cui  agli  articoli  967  e  968  del  codice  della  navigazione non
sopperiscono  sul  piano  internazionale  disposizioni  convenzionali
circa  il limite di responsabilita' per danni a terzi alla superficie
adeguatamente  aggiornate,  risalendo  la  specifica  convenzione  in
materia  ai  7 ottobre 1952 (convenzione di Roma, ratificata ai sensi
della  legge 2 marzo 1963, n. 674) e non avendo l'Italia sottoscritto
il  protocollo  di  emendamento  adottato  a Montreal il 23 settembre
1978;
  Ritenuta la opportunita', per i limiti di responsabilita' di cui ai
predetti  articoli 967 e 968, di ricorrere a parametri di valutazione
diversi  dalle  convenzioni  internazionali, quali l'applicazione del
medesimo  rapporto  di  aggiornamento  esistente  tra  il  limite  di
responsabilita'   previsto   dall'articolo   943   del  codice  della
navigazione,  modificato con legge 16 aprile 1954, n. 202 e il limite
di responsabilita' previsto dal presente decreto per il medesimo art.
943,  nonche'  gli  indici  generali  dei  prezzi  di mercato e delle
retribuzioni  desunti  dalle  rilevazioni  dell'istituto  centrale di
statistica;
  Considerato  che  circa  i  limiti  di  responsabilita' di cui agli
articoli  975  e  976 il codice della navigazione prevede attualmente
gli  stessi importi valevoli per il limite del risarcimento per danni
a terzi sulla superficie;
  Ritenuto,  quindi,  che  anche per l'aggiornamento degli importi di
cui  ai  suddetti  articoli  975 e 976 debba operarsi in analogia con
quanto previsto per l'aggiornamento degli importi contenuti nell'art.
967;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1987;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Gli  importi  di  cui  ai  seguenti  articoli  del codice della
navigazione sono modificati come segue:
    art.  943,  primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire
centonovantacinquemilioni;
    art.  944,  secondo  comma,  da  lire  duecentodiecimila  a  lire
unmilionenovecentocinquantamila;
    art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila;
    art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;
    art.  967,  secondo  comma,  da  lire  venticinquemilioni  a lire
novecentotrentamilioni;    da    lire    ottantatremilioni   a   lire
tremiliardicentomilioni;      da      lire      diecimilioni     lire
trecentosettantacinquemilioni;
    art.  968,  primo  comma,  da lire ottomilionitrecentomila a lire
trecentodiecimilioni;
    art. 975, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;
    art.  975,  secondo  comma,  da  lire  venticinquemilioni  a lire
novecentotrentamilioni;    da    lire    ottantatremilioni   a   lire
tremiliardicentomilioni;     da     lire    diecimilioni    a    lire
trecentosettantacinquemilioni;
    art.    976,    da    lire   cinquemilioniduecentomila   a   lire
centonovantacinquemilioni.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1987
  Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 14