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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1832

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1985)
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Testo in vigore dal:  16-5-1985
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Art. 2


Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XXII dei Protocollo stesso.
((1))


La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dà esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.