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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1986, n. 1072

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

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Testo in vigore dal: 28-4-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  L'Aquila,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.
382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'    di   L'Aquila   e   convalidati   dal   Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di L'Aquila, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Il  primo  comma  dell'art.  68,  relativo  al  corso  di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria, e' modificato come segue:
  "Il numero degli iscritti e' di trenta per anno di corso".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1986

                               COSSIGA

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1987
  Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 42