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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 57

Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1987, n. 158 (in G.U. 29/04/1987, n.98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
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Testo in vigore dal: 29-4-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 28; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; 
  Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per definire alcuni aspetti  del  rapporto  di  pubblico
impiego dei ricercatori  universitari,  che  richiedono  un'immediata
disciplina, e per far fronte alle obiettive esigenze di funzionalita'
delle  Universita',  anche  mediante  la  sollecita  attuazione   del
disposto dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio  1986,  n.
23, in materia di organici del personale tecnico  ed  amministrativo,
nonche',  nel  settore  della  scuola,  per   assicurare   il   pieno
funzionamento dei servizi amministrativi mediante  la  previsione  di
graduatorie permanenti ed  aggiornabili  per  il  conferimento  delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                Incompatibilita' e regime di impegno 
 
  1. L'ufficio di ricercatore e' incompatibile  con  l'esercizio  del
commercio, dell'industria o comunque di attivita'  imprenditoriali  e
con altri rapporti di impiego pubblici e privati. 
  2. (( I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo
pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno  per
l'attivita' didattica  previsto  dall'articolo  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e'  portato
rispettivamente a 350 ore ed a  200  ore  ))  .L'opzione  obbliga  al
rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio. 
  3. I ricercatori non possono  svolgere,  fino  al  superamento  del
giudizio di conferma, attivita' libere  professionali  connesse  alla
iscrizione ad albi professionali, esterne alle  attivita'  proprie  o
convenzionate della struttura di appartenenza. 
  4. Si  applicano  ai  ricercatori  le  norme  sulle  situazioni  di
incompatibilita'  e  sul  collocamento  in  aspettativa  obbligatoria
previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. 
  5. In caso di inosservanza delle norme  sulle  incompatibilita'  di
cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. 
  (( 5-bis. Con l'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  2,  da
effettuarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  sono  sanate  tutte  le
eventuali pregresse situazioni di incompatibilita' con  l'ufficio  di
ricercatore,  previste  dall'articolo   34   del   Presidente   della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui
all'articolo 15 del decreto medesimo. 
  5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai
ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilita'  con
l'esercizio di attivita'  professionali  connesse  all'iscrizione  ad
albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi )) .