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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41

Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1992)
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Testo in vigore dal: 11-3-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari
e  di  perfezionamento  S.  Anna,  nella quale confluiscono la Scuola
superiore  di  studi  universitari  e  di perfezionamento di cui alla
legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui
al  regio  decreto  13  febbraio  1908,  n. LXXVIII, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.
  2.   Essa   e'   dotata  di  personalita'  giuridica  ed  autonomia
amministrativa,  didattica  e  disciplinare  entro i limiti stabiliti
dalla  presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e successive modificazioni.
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  La  legge  n.  117/1967 concerne l'istituzione in Pisa
          della   Scuola   superiore   di  studi  universitari  e  di
          perfezionamento.
            -  Il  R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo
          statuto  organico  e  il  ruolo  del  personale  del  regio
          Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.
            -  Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle
          leggi sull'istruzione superiore.