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LEGGE 7 marzo 1967, n. 117

Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.

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Testo in vigore dal:  9-4-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.