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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 40

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  11-3-1987 al: 28-2-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 18 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:
"Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;
b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;
c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;
d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;
e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;
f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;
h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera h);
l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".