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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1986, n. 966

Adeguamento del valore delle marche previdenziali e del contributo personale annuo per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  3-2-1987 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 1612, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri doganali;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato, tra l'altro, con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 483, concernente l'aumento del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali e dei valori delle marche previdenziali;
Considerata la richiesta 6 maggio 1986, n. 2820-PP-pd, formulata dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali in attuazione della delibera del 2 maggio 1986 del proprio consiglio di amministrazione;
Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;
Ritenuta la necessità di ridurre i valori delle marche - da apporsi sui documenti doganali da parte degli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - nonché di aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo;
Considerato che gli aumenti nella misura richiesta dal Fondo predetto si rendono necessari allo scopo di garantire una più idonea copertura finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo e, in particolare, per la corresponsione delle pensioni secondo i criteri di cui all'art. 31 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, sono fissati nelle seguenti misure:
per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzione in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:



se il valore dichiarato della merce non supera L. 3.000.000. . L. 250 se il valore suddetto supera lire 3.000.000
ma non lire 13.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 se il valore suddetto supera lire 13.000.000
ma non L. 60.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.150 se il valore suddetto supera lire 60.000.000
ma non L. 160.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 se il valore suddetto supera lire 160.000.000
ma non L. 300.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 se il valore suddetto supera lire 300.000.000 . . . . . . . L. 10.000
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per navi:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate. . . . . . . . . . . L. 1.150 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . . . . . . . L. 10.000
per ogni altra dichiarazione, nonché ogni altra istanza o ricorso lire 350;
per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) del predetto art. 20 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.


NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 20 del D.M. 30 ottobre 1973, concernente l'approvazione del regolamento del Fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, è il seguente:
"Art. 20. - Ciascun iscritto al fondo è tenuto ad applicare le marche di cui al punto a) del precedente art. 15 sui sottoindicati atti comunque sottoscritti o presentati dall'iscritto medesimo:
a) sulla "matrice" delle dichiarazioni doganali e sui manifesti delle merci arrivate, compresi i manifesti di partenza presentati ai successivi approdi quali manifesti di arrivo;
b) sull'esemplare dei manifesti di partenza destinato ad essere trattenuto dalla dogana;
c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;
d) sulle bollette figlie di cauzione e lasciapassare, nazionali od estere, presentate alla dogana di arrivo ove il relativo esito avviene senza la presentazione di successiva dichiarazione doganale;
e) sulle copie uso matrice dei documenti di trasporto che sostituiscono i documenti doganali;
f) sulle copie uso matrice dei documenti commerciali che sostituiscono i documenti doganali;
g) su qualsiasi altro documento sostitutivo o comprensivo della dichiarazione doganale;
h) sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della pubblica amministrazione nell'interesse di ditte assistite o rappresentate.
L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere doganale senza diritto di rivalsa".