stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. 1

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 06 marzo 1987, n. 64 (in G.U. 07/03/1987, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-1987 al: 11-8-1989
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di servizio antincendi in taluni aeroporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I termini per l'attuazione dei piani, e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989.
2. Il termine indicato all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 30 giugno 1987.
3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni.