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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. 922

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1987)
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Testo in vigore dal:  31-12-1986 al: 1-3-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Finanziamento degli enti locali e bilancio
1. In attesa della definizione dell'ordinamento della finanza locale, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere entro il 31 gennaio 1987:
a) a ciascun comune un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 - al netto di quelle la cui erogazione è stata rinviata al 1987 - ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
b) a ciascuna provincia un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del richiamato decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318;
c) a ciascuna comunità montana un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318.
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 è sospeso sino alla definizione dell'ordinamento della finanza locale.