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LEGGE 23 dicembre 1986, n. 915

Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1988)
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Testo in vigore dal:  31-12-1986 al: 11-8-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in ausiliaria, nonché i vicebrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza che possiedono i seguenti requisiti:
a) abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non siano stati sanzionati disciplinarmente;
b) non siano rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.
2. I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.
3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.