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LEGGE 23 dicembre 1986, n. 915

Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1988)
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Testo in vigore dal: 12-8-1988
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

((1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo
fino  al  raggiungimento  del  limite  di eta' per il collocamento in
congedo  assoluto,  con  il  consenso  degli  interessati ed anche in
eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che
si  trovino  in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento
in  congedo  per  limiti di eta' abbiano prestato servizio temporaneo
senza   soluzione   di  continuita'  per  almeno  dodici  mesi  ed  i
vicebrigadieri  e  militari di truppa collocati in congedo per limite
di eta'.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  devono possedere i seguenti
requisiti:
    a)  aver  riportato,  nell'ultimo  quinquennio, una qualifica non
inferiore  a  "superiore  alla  media"  e non essere stati sanzionati
disciplinarmente;
    b)  non  essere  rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo
quinquennio,  per  malattia,  licenza di convalescenza od aspettativa
per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
    c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.
  3.  I  militari  richiamati  a norma del comma 1 non possono essere
mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989)).