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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. 1129

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-8-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' della Calabria, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'   della   Calabria   e   convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' della Calabria, approvato e modificato
con   i  decreti  sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:

                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  68,  con  il  conseguente  scorrimento degli articoli
successivi,  sono  inseriti  i seguenti articoli con le intitolazioni
come segue:

    Normativa generale.

    SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

  Art.  69.  -  Nell'Universita'  della  Calabria  sono  istituite le
seguenti scuole dirette a fini speciali: informatica.
  Art.  70.  -  Sono  ammessi  alle  scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea,  fatto  salvo  l'eventuale  ulteriore requisito di ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art. 71. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei  posti  disponibili,  l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una  prova  scritta  che potra' svolgersi mediante domande e risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,   in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio  a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni  disponibili  si  siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La  commissione  per  l'esame  di  ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio di scuola.
  Art.  72.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.  I  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola.
  Art.  73.  -  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art. 74. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola.
  E'  un  professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.
In  caso  di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la
direzione e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione  ed  il  rettore,  le  convenzioni per lo svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione  della  scuola  si  applicano  le  norme dettate per gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 75. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di  ruolo  della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art.  99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82,  dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  382/80.  In ogni caso al consiglio
della  scuola  partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che
svolgono  attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Art.  76.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'   con   i   consigli  dei  dipartimenti  e  delle  facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della  scuola  vengono  designati  in  rapporto  agli insegnamenti da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art.  77. - Lo studente e tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e  a  partecipare  a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato  annualmente  dal  consiglio della scuola nel quadro delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art.  78.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano
le  disposizioni  di  legge e di regolamento riguardanti gli studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art. 79. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella  presentazione  e  discussione di un elaborate finalizzato alla
professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente.
  Art.  80.  -  E'  istituita  una  scuola diretta a fini speciali di
informatica presso l'Universita' della Calabria.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
informatiche,  in  grado  di  affrontare  i  problemi connessi con il
trattamento e l'elaborazione dei dati.
  La scuola rilascia il diploma in informatica.
  Art.  811.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede  250  ore  di  insegnamento  e  250 ore di attivita' pratiche
guidate.
  Qualora  vengano  attivate  iniziative  di istruzione a distanza, a
norma  dell'art.  92  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980, la durata del corso e prorogabile a tre anni.
  In  base  alle  strutture  disponibili (in ambito universitario e a
quelle  acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati)
la  scuola  e  in  grado  di  accettare un numero massimo di iscritti
determinati  in  trenta  per ciascun anno di corso e per un totale di
novanta studenti.
  Qualora  vengano  attivate  iniziative  di istruzione a distanza si
potranno  avere  iscrizioni  separate,  con  le  modalita'  di cui al
successivo  art.  3, per un massimo di duecentocinquanta studenti per
ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.
  Art.   82.   -  Poiche'  la  struttura  dell'eventuale  sistema  di
istruzione  a  distanza potra' essere basata su una rete di centri di
supporto  territoriali,  fermi  restando  i  disposti  degli articoli
precedenti,   potranno  essere  stabiliti  contingenti  di  posti  in
riferimento  a  tali  centri.  Le  modalita'  di  assegnazione  degli
studenti  a  distanza  alle  strutture  di supporto sono definite nel
bando annuale di concorso.
  Art. 83. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di
ingegneria   e  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,  cui
afferiscono   gli   insegnamenti   e  i  dipartimenti  elettrico,  di
matematica e di sistemi.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 84. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
    1° Anno:
      istituzione di matematica;
      introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
      architettura degli elaboratori;
      linguaggi e metodi di programmazione;
      due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
    2° Anno:
      sistemi per l'elaborazione dei dati;
      basi di dati;
      sistemi informativi;
      tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
    Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
      applicazioni della ricerca operativa;
      applicazioni gestionali;
      automazione degli uffici;
      automazione industriale;
      elementi di elettronica;
      elementi di progettazione di sistemi digitali;
      fondamenti di informatica;
      matematica computazionale;
      probabilita' e statistica;
      sistemi operativi;
      telematica e sistemi distribuiti.
    Gli  insegnamenti  di  sistemi  per  l'elaborazione dei dati e di
sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.
  Art.  85.  -  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita'  pratiche che
consistono  in  esercitazioni  sulla  materia trattata nel corso e in
attivita'  sperimentali.  Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per
la  scelta  degli  insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno
gli   studenti   dovranno   presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva  attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in
aree culturali omogenee.
  I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
  Qualora  vengano  attivate iniziative di istruzione a distanza e la
durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola
indichera' la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni
del corso a distanza.
  Art.  86.  -  L'attivita'  pratica  comporta esercitazioni pratiche
guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.
  Art.  87.  -  E'  obbligatorio  un tirocinio che si svolge sotto la
guida  di  un  docente,  di  massima  nell'ambito  di  uno  dei corsi
opzionali  dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno 80
ore  e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema
hardware o software.
  Art.  88.  -  L'esame  di  diploma  consiste  nella presentazione e
discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.
  Art.  89.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    o    di    utilizzazione    di    strutture
extrauniversitarie  per  lo  svolgimento  di  attivita' didattiche ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  e  del decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1985

                               COSSIGA

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1986
  Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 75