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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1986, n. 328

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1986, n. 440 (in G.U. 06/08/1986, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-7-1986 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 26, si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 1,60 punti;
b) per il personale femminile: 4,00 punti;
c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.
2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.
3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 5.607 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".
5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.
6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.