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LEGGE 6 giugno 1986, n. 254

Modifiche della legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-6-1986 al: 10-6-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 26 della legge 1 marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge n. 121/1965 reca: "Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito".