stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 maggio 1986, n. 180

Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1992)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-5-1986 al: 15-8-1992
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza.
2. Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all'autorità prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1983, n. 123.
Note all'art. 1:
- L'art. 5, secondo comma, della legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza) prevede che: "Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età".
- L'art. 3, primo comma, della citata legge n. 123/1983 così recita:
"Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare".