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LEGGE 11 aprile 1986, n. 113

Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-5-1986 al: 22-3-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 -, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.
2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:
a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'istituto, da lui designato;
b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;
c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.
3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:
a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;
b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;
c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;
d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;
e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.
7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.
9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.
10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute.
Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.
11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.
12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.
13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
NOTE

Note all'art. 1, comma 1:
- L'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno) al primo e al secondo comma così dispone:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi".
- I primi sei commi dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) prevedono che:
"1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977. n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
L'approvazione preventiva non e richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di fori azione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori".
- Il testo dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 264/1949 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) è il seguente:
"Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:
1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;
2) giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
3) casalinghe in cerca di lavoro;
4) pensionati in cerca di occupazione;
5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione".

Nota all'art. 1, comma 2:
Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 1, commi 6 e 7:
Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 1, commi 8 e 15:
Per il testo dei primi sei commi dell'art. 3 dei D.L. n. 726/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.