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LEGGE 25 marzo 1986, n. 83

Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione della categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-4-1986 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituita dalla seguente:

Età degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento.



Parte di provvedimento in formato grafico

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AGGIORNAMENTO (1)
L'errata corrige in G.U. 09/04/1986, n. 82 ha disposto che nella tabella riportata al presente articolo, alla terza finca "Gradi", in corrispondenza della Forza armata "Esercito - Armi (ad eccezione dei carabinieri)", dove è scritto "Ufficiali..." leggasi: "Ufficiali superiori...".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/04/1986, n. 82 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 1:
La legge n. 113/1954 concerne lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.