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LEGGE 10 marzo 1986, n. 61

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2001)
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Testo in vigore dal:  14-3-1986 al: 9-3-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore.
La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.
L'obbligo di scorta di cui alla presente legge non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.
Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricità l'obbligo delle scorte è compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.
Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.
Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.
L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.
Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al successivo articolo 2.
Nota all'art. 1, primo comma:
Il D.L. n. 688/1982 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 2 dicembre 1982) reca: "Misure urgenti in materia di entrate fiscali".
Per il testo dell'art. 21, primo comma, di detto decreto v. nelle note all'art. 2, settimo comma.

Nota all'art. 1, quarto comma:
Il D.P.R. n. 776/1982 recante: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/339 che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982.

Nota all'art 1, quinto comma:
Il R.D.L. n. 1741/1933 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1933) reca: "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti". Si trascrive il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.
La concessione è subordinata alle condizioni seguenti:
(Omissis).
c) il titolare della concessione è altresì tenuto alla osservanza degli obblighi previsti dalle lettere b), c), e), f), g), dell'art. 3".

Nota all'art. 1, sesto comma:
La legge n. 22/1981 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1981) reca: "Disciplina delle scorte petrolifere". Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 di detta legge v. nelle note all'art. 2, settimo comma.