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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 48

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prorogare  i
termini  contenuti  nelle  disposizioni   dirette   a   favorire   la
ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli  eventi  sismici
del novembre 1980 e del  febbraio  1981,  nonche'  dettare  procedure
dirette ad accelerare l'opera di rinascita delle  zone  stesse  anche
attraverso interventi sostitutivi da parte degli enti locali  per  il
recupero del patrimonio edilizio danneggiato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per il coordinamento della protezione civile; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                         Proroga dei termini 
 
  1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986: 
    1) il termine contenuto nell'ultimo  comma  dell'articolo  3  del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta  sul  valore
aggiunto; 
    2) il termine  contenuto  nell'articolo  11,  ultimo  comma,  del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia  di  attuazione  degli
strumenti urbanistici  nei  comuni  terremotati  dichiarati  sismici,
anche in assenza dei programmi pluriennali  di  cui  all'articolo  13
della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
    3) ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)); ((3)) 
    4) il termine contenuto nell'articolo  12,  comma  4-septies  del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli
elaborati e della documentazione prevista nell'articolo  14,  secondo
comma, della legge 14 maggio  1981,  n.  219,  nel  testo  modificato
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n.  19,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80; 
    5) il termine contenuto  nell'articolo  2,  comma  ottavo,  della
legge  18  aprile  1984,   n.   80,   e   successive   modificazioni,
limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali  ai  sensi
dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985. 
  2. Il termine contenuto nell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  1
ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella  legge  29
novembre 1982, n. 883, riguardante  l'esonero  dagli  oneri  previsti
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e'  prorogato  al
31 dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31  dicembre
1990 nei soli  comuni  disastrati  non  e'  dovuto  il  solo  importo
relativo agli oneri di urbanizzazione di  cui  all'articolo  5  della
stessa legge n. 10 del 1977. 
  3. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella  legge  29
aprile 1982, n. 187, in materia di  collocamento  in  aspettativa  di
amministratori locali, di indennita' in favore  di  amministratori  e
segretari  comunali  e  funzionari  degli  enti  locali,  nonche'  di
utilizzazione di segretari comunali,  sono  prorogate  al  30  giugno
1986. 
  Fino  al  30  giugno  1987  e'  autorizzato  il   collocamento   in
aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del  suo  delegato,
di un assessore nonche' di un consigliere della  minoranza  designato
dal gruppo piu' consistente della stessa  e,  nei  comuni  gravemente
danneggiati, del sindaco o di un suo delegato. 
  4. E' prorogato di un anno il termine indicato nell'articolo 2  del
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni,
nella  legge  15  aprile  1981,  n.  128,  relativo  ai  vincoli   di
destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata,
nonche' alla retrocessione dei  beni  espropriati  nell'ambito  delle
aree e dei nuclei di sviluppo industriale  stessi  localizzati  nelle
predette regioni. 
  5. E' prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8  agosto  1985,  n.  422,  concernente
l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e
32  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  si   estende   al
completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato
articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3  della
citata legge 14 maggio 1981, n. 219.(2) 
  6. Le domande corredate della relativa documentazione per  accedere
ai benefici di cui all'articolo 22 della legge  14  maggio  1981,  n.
219, e successive modificazioni, possono essere presentate  entro  il
31 dicembre 1986. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 agosto 1986 n. 309, ha disposto (con l'art. 3) che  "Il  termine
del 30  giugno  1986,  indicato  nel  comma  5  dell'articolo  1  del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,  concernente  l'attuazione  degli
interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14  maggio  1981,
n. 219, e' prorogato al 30 settembre 1986". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001,  n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore  dell'abrogazione  del  numero  3  del
comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 3 del comma 1  del
presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la  proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del numero 3  del  comma  1  del  presente
articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal  D.  Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del numero 3 del comma 1  del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.