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LEGGE 24 gennaio 1986, n. 7

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 29-4-2006
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 25 novembre 1985, n.  667,  recante  provvedimenti
urgenti per il  contenimento  dei  fenomeni  di  eutrofizzazione,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro  il
31 dicembre 1986 il Ministro della sanita', di intesa con il Ministro
per l'ecologia e con il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, predispone uno studio  per  una  piu'  completa  ed
aggiornata  valutazione  degli  effetti  dell'NTA  sulla   salute   e
sull'ambiente, anche  avvalendosi  delle  conoscenze  sperimentali  e
scientifiche dei Paesi ove questo e' impiegato,  e  lo  trasmette  al
Parlamento con le opportune proposte"; 
    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis.  In  assenza  di  indagini   conclusive   tossicologiche,
mutagenetiche, cancerogenetiche e di  impatto  ambientale,  l'impiego
del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei  detersivi  in
sostituzione dei composti di fosforo e'  ammesso  nei  limiti,  nelle
percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della
sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178
del 30 giugno 1983"; 
    al comma 6, le  parole:  "quattro  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sei mesi". 
 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e debbono  essere
biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136". 
 
((...)) 
 
((...)) 
 
  All'articolo 8: 
    le parole: "con caratteri  di  evidenza"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "in posizioni e con caratteri di grande evidenza". 
 
  All'articolo 10: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Le regioni possono concorrere a finanziare  programmi  aventi
le finalita' di cui  al  presente  decreto  nonche'  quelle  previste
dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  In  relazione  alla  situazione  di  emergenza   determinata
dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre
per il solo anno 1985, nella misura massima del 90  per  cento,  alle
spese sostenute dalle regioni ai sensi del  comma  1.  Le  somme  non
utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno
successivo". 
 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Per  favorire  i  processi  di  adeguamento  dell'industria  e
garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  e  anche  tenuto
conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il  15
marzo 1986, con propria  delibera,  direttive  per  la  riconversione
totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di  fosforo
per preparati per lavare, nonche' la misura del contributo pubblico e
le relative modalita' di erogazione. 
  2. Con la medesima delibera il CIPI  stabilisce  le  condizioni  di
ammissibilita' dei programmi delle imprese produttrici  dei  composti
di fosforo per preparati per lavare al fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica di  cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46. 
  3.  I  progetti  di  riconversione,  che  possono  prevedere  anche
attivita' sostitutive, sono presentati  al  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il quale  li  approva  con  proprio
decreto.  A  valere  sullo  stanziamento  previsto  per   l'esercizio
finanziario 1986, a favore del fondo per  la  ristrutturazione  e  la
riconversione industriale, dall'articolo 29,  punto  I,  lettera  b),
della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20  miliardi  e'
riservata agli interventi di cui al comma 1. 
  4. Entro il  31  dicembre  1986  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato riferisce  al  Parlamento  sui  progetti
delle imprese di cui al presente articolo e  sul  relativo  stato  di
avanzamento". 
 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole: "che pervengono nelle acque costiere" sono
sostituite dalle seguenti: "che pervengono nei laghi  e  nelle  acque
marine costiere"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani  di
risanamento in funzione del presente decreto; in  particolare  a  tal
fine  le  regioni  adeguano  la  disciplina  relativa  agli  scarichi
zootecnici ed alle modalita' del loro smaltimento sul suolo  al  fine
di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali". 
 
  All'articolo 13: 
    le parole: "provvedono le province, le quali si  avvalgono"  sono
sostituite dalle seguenti: "provvede il sindaco, il quale si avvale". 
 
  All'articolo 15: 
    il comma 2 e' soppresso.