stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1985, n. 750

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-12-1985 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
l'articolo 1 è soppresso;
l'articolo 2 è soppresso;
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"I comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello status dei componenti, fino all'insediamento dei comitati da costituire a seguito dell'espletamento delle elezioni che dovranno essere indette, sulla base di una nuova disciplina legislativa, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GRANELLI, Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

In considerazione del fatto che la presente legge ha sostanzialmente sostituito il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1985), non si procederà alla redazione e pubblicazione del testo coordinato di detto decreto-legge con la legge di conversione.