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LEGGE 1 ottobre 1985, n. 539

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2006)
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Testo in vigore dal:  16-1-1986 al: 29-3-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:
"I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) risultanti dalle denunce periodiche presentate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al prefetto, a seconda della competenza, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi".
Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire, si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, raffinerie e impianti petrolchimici di proprietà della concessionaria o appartenenti a società collegate o dalla medesima controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216".
NOTE

Note all'art. 1, primo comma:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 327/1958 (Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti) è il seguente:
"Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione:
al prefetto della provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacità del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi; quando trattasi di depositi e la capacità di accumulo non sia superiore ai 5000 chilogrammi;
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in tutti gli altri casi".
- Dell'art. 4 della legge n. 327/1958 si trascrive soltanto l'ultimo comma, che prevede la presentazione di denunce:
"Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'art. 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni".

Nota all'art. 1, secondo comma:
Il testo dell'art. 2359 del codice civile, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è il seguente:
"Art. 2359 - (Società controllate e società collegate).
- Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le società che sono sotto l'influenza dominante di una altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di una società con azioni quotate in borsa".