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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1985, n. 483

Aumento del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali al Fondo previdenziale ed assistenziale e dei valori delle marche previdenziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  15-10-1985 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e l'istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto l'art. 15 della citata legge n. 1612, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri doganali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 529, con il quale sono stati, da ultimo, stabiliti gli importi delle marche previdenziali e del contributo annuale dovuti dagli spedizionieri doganali;
Vista la richiesta del 23 marzo 1984, n. 2134, formulata dal Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali in attuazione della delibera del 17 marzo 1984 del proprio consiglio di amministrazione;
Sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;
Considerato che gli aumenti nella misura richiesta dal Fondo predetto si rendono necessari allo scopo di garantire una più idonea copertura finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo e, in particolare, per la corresponsione delle pensioni secondo i criteri di cui all'articolo 31 del citato decreto ministeriale 30 ottobre 1973;
Ritenuta la necessità di aumentare i valori delle marche - da apporsi sui documenti doganali da parte degli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - nonché l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 settembre 1985;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, sono fissati nelle seguenti misure:
per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzione in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce
non supera L. 2.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 se il valore suddetto supera L. 2.000.000
ma non L. 7.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 se il valore suddetto supera L. 7.000.000
ma non L. 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.150 se il valore suddetto supera lire 30 milioni
ma non L. 120.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 se il valore suddetto supera lire 120 milioni
ma non L. 250.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 se il valore suddetto supera lire 250 milioni
ma non L. 400.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 se il valore suddetto supera lire 400 milioni . . . . . . . L. 20.000
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per navi:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate. . . . . . . . . . . L. 2.000 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate
ma non a 5.000 tonnellate. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate
ma non a 10.000 tonnellate. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . . . . . . . L. 20.000 per ogni altra dichiarazione, nonché per ogni
altra istanza o ricorso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350
per i documenti di cui ai punti c), d), e), f), g), del predetto art. 20 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
NOTE

Note agli articoli 1 e 2:
Si ritiene utile riprodurre il testo degli articoli 15 e 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973:
"Art. 15. - Le entrate del fondo sono costituite:
a) da un contributo derivante dall'applicazione di apposite marche aventi le caratteristiche stabilite dal consiglio di amministrazione del fondo;
b) da un contributo personale annuo;
c) dai redditi del patrimonio;
d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali".
"Art. 20. - Ciascun iscritto al fondo è tenuto ad applicare le marche di cui al punto a) del precedente art. 15 sui sottoindicati atti comunque sottoscritti o presentati dall'iscritto medesimo:
a) sulla "matrice" delle dichiarazioni doganali e sui manifesti delle merci arrivate, compresi i manifesti di partenza presentati ai successivi approdi quali manifesti di arrivo;
b) sull'esemplare dei manifesti di partenza destinato ad essere trattenuto dalla dogana;
c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;
d) sulle bollette figlie di cauzione e lasciapassare, nazionali od estere, presentate alla dogana di arrivo ove il relativo esito avviene senza la presentazione di successiva dichiarazione doganale;
e) sulle copie uso matrice dei documenti di trasporto che sostituiscono i documenti doganali;
f) sulle copie uso matrice dei documenti commerciali che sostituiscono i documenti doganali;
g) su qualsiasi altro documento sostitutivo o comprensivo della dichiarazione doganale;
h) sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della pubblica amministrazione nell'interesse di ditte assistite o rappresentate.
L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere doganale senza diritto di rivalsa".