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LEGGE 22 agosto 1985, n. 462

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-9-1985 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 10 miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di 3 miliardi per l'anno 1985 e 7 miliardi per l'anno 1986.
Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il completamento delle opere di consolidamento del centro abitato nonché agli altri interventi di propria competenza previsti nella legge 23 febbraio 1968, n. 124.
Un decimo della somma sopraindicata è riservato per gli impieghi di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124.
Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge 23 febbraio 1968, n. 124, reca: "Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico".
Il testo dell'art. 5, commi primo, lettere b) e c), e secondo, della legge n. 124/1968 è il seguente:
"Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:
(Omissis) (per il testo della lettera a) v. nelle note all'art. 3, comma primo):
b) riparazione, consolidamento e riattamento di. edifici privati di interesse turistico;
c) riparazione, consolidamento o riattamento di edifici privati".
"Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere; a), b) e c) del presente articolo sono concessi, rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite d'impegno di lire 20 milioni, contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria".