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LEGGE 24 luglio 1985, n. 410

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-8-1985 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 66.
2. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382, è il seguente:
"Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità, pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.
Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1 gennaio 1981.
Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza che non abbia subito detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.
Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.
Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove già valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione".