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LEGGE 18 giugno 1985, n. 321

Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1986)
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Testo in vigore dal:  17-7-1985 al: 11-6-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La vendita dei formaggi freschi a pasta filata quali la mozzarella, il fiordilatte ed altri analoghi è consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTA
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1982, con avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983), concerne: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità, nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.