stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 giugno 1985, n. 321

Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1986)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-6-1986
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  ((1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata,
quali il fiordilatte, la  mozzarella,  la  mozzarella  di  bufala  ed
analoghi, e' consentita solo se appositamente  confezionati  a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322. 
2.  Il  confezionamento  dei  formaggi   suindicati   e'   effettuato
all'origine in imballaggi  che  avvolgono  interamente  il  prodotto,
anche in piu' pezzi, sui quali devono essere  riportate  le  seguenti
indicazioni:. 
    a) denominazione di vendita; 
    b) elenco degli ingredienti; 
    c) data di produzione; 
    d) quantita' netta ovvero dicitura "da vendersi a peso"; 
    e) luogo di origine o di provenienza; 
    f) nome o  ragione  sociale  o  marchio  depositato  e  sede  del
fabbricante,  nonche'  sede  dello  stabilimento  di   produzione   e
confezionamento; 
    g) condizioni opportune di conservazione)). ((1)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 giugno 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
    

----------------

    
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L 11 aprile 1986, n. 98, convertito con  modificazioni,  dalla
L. 11 giugno 1986, n. 252 ha  disposto  (con  l'art.  1-bis)  che  "I
prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno  1985,  n.  321,
come sostituito dal  successivo  articolo  2  del  presente  decreto,
possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione
di origine" e (con l'art. 1-ter) che "I prodotti di cui  all'articolo
1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal  successivo
articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici
artigiani  di  produzione,  purche'  confezionati  al  momento  della
vendita al consumatore a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322."