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LEGGE 13 maggio 1985, n. 197

Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  5-6-1985 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di lire 20.000 milioni per il 1985, lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Detta somma è utilizzata per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento delle dotazioni del Corpo, nonché per il miglioramento della rete di telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per l'attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso.
NOTE

Nota al titolo:
La legge 8 luglio 1980, n. 336, reca "Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".