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LEGGE 3 maggio 1985, n. 194

Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  4-6-1985 al: 18-3-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni".
Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è abrogato.
NOTE

Nota all'articolo 1:
- Il testo aggiornato dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 (Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. (Deposito della domanda). - Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio postale. Si applicano i primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.
Le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono depositare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti; l'obbligo non sussiste quando venga rivendicata la priorità di una domanda di brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere stata assoggettata al vincolo del segreto.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.
Le disposizioni che precedono non si applicano alle domande divisionali di cui all'art. 76 della convenzione sul brevetto europeo.
L'Ufficio centrale brevetti informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda".
- L'art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, richiamato dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, così come sostituito dall'art. 1, primo comma, della presente legge, dispone:
"Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.
Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno".
L'articolo trascritto è stato aggiunto dall'art. 4 della legge 1 luglio 1959, n. 514. Secondo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, "il termine previsto dall'art. 4 della legge 1 luglio 1959, n. 514, è aumentato a 90 giorni".
Per effetto dell'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ammontare dell'ammenda prevista nel terzo comma dell'art. 27-ter va moltiplicato per cinque.