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LEGGE 2 marzo 1985, n. 60

Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  26-3-1985 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:
"f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna".
NOTE

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 204/1951, come risultante a seguito della modifica apportata dalla legge qui pubblicata, i il seguente:
"In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiana dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna".