stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-3-1985 al: 9-7-1986
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.
NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente "Disposizioni per il credito alla cooperazione" prevede l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione.

Nota all'art. 1, secondo comma:
- Testo dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:
"Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quelli delle finanze e del tesoro, sentita la commissione centrale per le cooperative".