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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 (in G.U. 09/04/1985, n.84). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
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Testo in vigore dal:  8-2-1985 al: 9-4-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per far fronte alla emergenza determinata dalla carenza di alloggi nelle aree ad alta tensione abitativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Sospensione e graduazione degli sfratti proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo
1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.
2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 10 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:
a) dal 1 luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;
b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;
c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.
5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal successivo comma 7.
6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.
7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.
8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.
9. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sub-locazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.