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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 (in G.U. 09/04/1985, n.84). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
Testo in vigore dal: 14-8-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per far fronte alla emergenza determinata dalla  carenza  di  alloggi
nelle aree ad alta tensione abitativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dei  lavori  pubblici,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
Sospensione e graduazione degli sfratti  proroga  dei  contratti  per
                    immobili ad uso non abitativo 
 
  1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso
di abitazione e' sospesa fino al 30 giugno 1985. 
  2. Dopo tale data l'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  di
immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi,  anche  ai
sensi dell'articolo 14 del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,  n.  94,  e
successive modifiche, dal 10 gennaio 1983 alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sara' effettuata: 
    a) dal 1 luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino
al 30 giugno 1983; 
    b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti  esecutivi
tra il 1 luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983; 
    c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti  divenuti  esecutivi
tra il 1 gennaio 1984 e la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    d) dal 31 gennaio 1986, per i  provvedimenti  divenuti  esecutivi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano  per
i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore  o
del subconduttore, nonche' per quelli emessi  in  una  delle  ipotesi
previste dall'articolo 59,  primo  comma,  numeri  1),  limitatamente
all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 
392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri  2),  3),  4)  e  5)  del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. (1) 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118. (1) 
  5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di  alloggi,
in  corso  di  costruzione  o  ultimati,  di  edilizia   residenziale
sovvenzionata ovvero agevolata,  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
rilascio e'  sospesa  fino  all'effettiva  consegna  dell'alloggio  e
comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma  restando  la  esclusione
per morosita', salvo quanto stabilito dal successivo comma 7.((5)) 
  6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresi'
agli acquirenti di alloggi di edilizia  agevolata  anche  in  base  a
contratti preliminari aventi data certa. 
  7. I soggetti di cui  ai  precedenti  commi  5  e  6  decadono  dal
beneficio nel caso di morosita' protratta  per  oltre  tre  mesi  nel
pagamento del canone e degli oneri accessori. 
  8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera  a)  dell'articolo
67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,  sono  prorogate
fino all'entrata in vigore  della  nuova  disciplina  in  materia  di
locazione degli immobili adibiti ad uso  diverso  dell'abitazione  e,
comunque, non oltre il 30 giugno 1985.(4) 
  9. Per  il  periodo  di  proroga,  nei  contratti  di  locazione  o
sub-locazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal
conduttore, al netto degli oneri accessori, puo' essere aumentato,  a
richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.(4) 
  9-bis. L'articolo 69  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo  67,
prorogate dal decreto-legge 23 gennaio  1982,  n.  9,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,  e  dalla
legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo  71,  il
conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi  di  cui
all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo  34,  sulla
base  di  un  canone  determinato  rivalutando,  con  le  variazioni,
accertate dell'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito
in  occasione  di  intervenuto  rinnovo  del  contratto.  Qualora  la
determinazione  del  canone  iniziale  non  sia  possibile,   si   fa
riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973. 
    Il nuovo canone non potra' comunque  essere  inferiore  a  quello
gia' corrisposto al momento dell'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12. 
    A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone  puo'
essere aggiornato annualmente nella misura del  75  per  cento  della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di  operai  e  di  impiegati  verificatasi  nell'anno
precedente. 
    Il  locatore  ha  facolta'  di  non  rinnovare  il  contratto  di
locazione qualora abbia la necessita' di riottenere la disponibilita'
dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo  29;  in  tal
caso  al  conduttore  e'  dovuto   il   compenso   per   la   perdita
dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21  mensilita'
per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del  canone
corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il
compenso dovuto e' complessivamente di 21, ovvero 28  mensilita'  per
le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo
comma  dell'articolo  34.  Qualora  il  rilascio  dell'immobile   sia
avvenuto per i  motivi  di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma
dell'articolo 29, il compenso dovuto e' di 18, ovvero  21  mensilita'
per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto. 
    L'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e'
condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita'  di  cui  al
precedente comma". (1) (4) 
  9-ter. Ai fini di cui al quarto comma dell'articolo 69 della  legge
27 luglio 1978, n. 392, come  sostituito  dal  precedente  comma,  il
locatore, a pena di decadenza, deve rendere  nota  al  conduttore  la
necessita'   di   conseguire   alla   scadenza   del   contratto   la
disponibilita' dell'immobile locato, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
(1) (4) 
  9-quater. Le disdette del contratto inviate prima  dell'entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  ed   i
provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati
su di uno dei casi di necessita' del locatore di cui all'articolo  29
della legge 27 luglio 1978, n. 392, perdono efficacia, e le  disdette
possono essere riproposte ai sensi del precedente comma. (1) (4) 
  9-quinquies. Le disposizioni dei precedenti commi  9-bis,  9-ter  e
9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. (1) (4) 
  9-sexies. L'articolo 32 della legge 27  luglio  1978,  n.  392,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Le parti possono  convenire  che  il  canone  di  locazione  sia
aggiornato  annualmente  su  richiesta  del  locatore  per  eventuali
variazioni del potere di acquisto della lira. 
    Le variazioni in aumento del canone non possono essere  superiori
al 75 per cento di  quelle,  accertate  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di
locazione stagionale". (1) 
  9-septies. Si ha locazione di immobile, e non affitto  di  azienda,
in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia stata iniziata dal
conduttore. (1) 
  9-octies. La norma di cui al precedente comma si applica comunque a
tutti i rapporti di locazione  alberghieri  in  atto  all'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. (1) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
"Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente  articolo  1,
escluse quelle di cui all'articolo  2  dello  stesso  decreto,  hanno
effetto dal 31 gennaio 1985". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile 1986 n. 108 (in G.U.
la   s.s.   30/04/1986   n.   17)ha    dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale dei commi 8, 9, 9-bis, 9-ter,  9-quater  e  9-quinques
dell'art.1. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 giugno 1986 n. 309, convertito con modificazioni,  dalla
L. 9 agosto 1986 n. 472 (con l'art.  1-quater)  ha  disposto  che  il
termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo  1  del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  5  aprile  1985,  n.  118,  limitatamente  ai  soggetti
residenti nelle regioni Campania e Basilicata,  e'  prorogato  al  31
marzo 1987.