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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 892

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1991)
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Testo in vigore dal:  13-1-1985 al: 16-11-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.
Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualità di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.
È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.