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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1984, n. 726

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (in G.U. 22/12/1984, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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Testo in vigore dal:  30-10-1984 al: 22-12-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari di Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.